Con queste ultime disposizioni le imprese devono adeguarsi per non incorrere in sanzioni pecuniarie
Le disposizioni di legge in materia di siti Internet e nuove tecnologie aumentano ogni giorno. Molte volte, però, queste norme sono inserite in provvedimenti corposi e complessi e sono scritte in modo criptico. Questo tipo di approccio pregiudic la conoscenza e l’intellegibilità delle norme da parte di chi ne è il diretto interessato.
Sotto questo punto di vista, è estremamente rappresentativo il caso dell’art. 42 Legge 7 luglio 2009, n. 88 (c.d. “Legge comunitaria 2008“). Un provvedimento che – adottato con cadenza annuale – contiene le disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee.
Come si può facilmente immaginare, si tratta di un provvedimento molto articolato, al cui interno è presente una nuova norma in materia di siti Web di cui, fino a questo momento, si è parlato davvero poco.
L’art. 42 Legge n. 88/2009, infatti, ha modificato l’art. 2250 del Codice Civile, introducendo nuovi obblighi di comunicazione via Web per le imprese. Le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata che dispongono “di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico” devono fornire – attraverso tale mezzo – queste informazioni:
- la sede sociale, l’ufficio del registro delle imprese presso il quale la società è iscritta e il numero di iscrizione;
- il capitale sociale, indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall’ultimo bilancio;
- l’eventuale stato di liquidazione della società;
- se, in caso di SpA o di Srl, la società ha un socio unico.
Considerando che la Legge Comunitaria 2008 è già entrata in vigore da tempo, le società che non vi abbiano provveduto dovranno subito aggiornare i propri siti Web. Ma l’aggiornamento del sito Internet aziendale non è sufficiente per rispettare le normative. Infatti, l’espressione “spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico” comprende sicuramente i siti Web, ma anche tutti gli altri luoghi virtuali di comunicazione, tra cui tutti i profili delle società sui social networks.
Attenzione a non prendere sottogamba questa normativa! La sua mancata esecuzione, secondo l’art. 2630 Codice Civile, espone la società ad una sanzione pecuniaria da 206 Euro fino a 2065 Euro.