Siti internet, quali sono gli obblighi di legge? Normative tra cookie law e privacy.
Chiunque possieda un sito internet o ha intenzione di aprirne uno, deve attenersi a precise norme di legge per tutelare (il consumatore) e tutelarsi. Ecco quali sono.
I tempi del Far West sono ormai terminati. Se nei primi anni ai siti web era concesso tutto ora la legge stabilisce limiti ed obblighi volti alla tutela dell’utente. Tutti i possessori di un sito e tutti coloro che hanno intenzione di aprirne uno, sono tenuti a conoscere quali sono i rischi ai quali vanno incontro nel caso in cui alcune di queste normative non venissero rispettate.
Un’indagine condotta da FederPrivacy afferma che:
Due siti italiani su tre violano la legge su protezione dati personali
FederPrivacy dichiara che il 67% dei siti internet in Italia (su un campione di 2500) non è in regola con il Codice della privacy. Si è discusso a lungo – anche recentemente – sulla normativa entrata in vigore nel giugno 2015. La Cookie Law pone i possessori di siti web davanti alla questione sulla trasparenza. Si tratta d’informare gli utenti della presenza sul sito di cookie tecnici. Quelli cioè che raccolgono i dati utilizzati in un secondo momento. I cookie tecnici possono essere utilizzati anche senza il consenso dell’utente, ma questo deve essere informato sulla possibilità che ciò avvenga. Dunque, ogni sito deve avvisare l’utente con un apposito messaggio (visibile in tutte le pagine) con link di riferimento.
A proposito di privacy. Ogni volta che una persona decide d’iscriversi ad una newsletter o inserisce i propri dati per contare l’azienda, è obbligatorio richiedere il consenso informato. Se ciò non avviene, il proprietario dei sito può incorrere a severe sanzioni: da 6.000 a 36.000 euro. Vedi art. 161, D.Lgs. 196/2003.
DATI SOCIETARI OBBLIGATORI
Con le modifiche del 2009 all’art. 2250 c.c. sono state aggiunte disposizioni rivolte a Società per azioni, Società a responsabilità limitata e Società in accomandita per azioni. Nello specifico l’articolo prevede l’obbligo ad indicare:
- La denominazione sociale;
- Codice fiscale e partita IVA (confermato dall’art. 35, D.P.R. 633/1972, modificato dall’art. 2, D.P.R. 404/2001);
- Indirizzo sede legale;
- Numero REA;
- Importo del capitale sociale;
- In caso di scioglimento, indicazione riferita alla liquidazione.
L’art. 2199, in riferimento alle Ditte individuali, stabilisce l’obbligo d’inserimento di Codice fiscale, partita IVA e registro imprese dove l’azienda è iscritta.
Coloro che invece sono possessori anche di E-commerce devono inoltre far riferimento all’art. 7, D.Lgs. 70/2003. Questo infatti stabilisce che gli estremi del venditore e del prestatore siano accessibili.
Essere correttamente informati sulle norme in vigore non solo eviterà ai possessori di siti internet d’incorrere in penali ma, agli occhi degli utenti, il sito apparirà più serio ed affidabile. Due caratteristiche fondamentali nel mondo del web 2.0.